Art. 5.

      1. L'articolo 38 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 38. (Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico e a titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico od ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccare da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è

 

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necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazione comprese nella tabella V di cui all'articolo 14 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.
      2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 103 euro a 2.066 euro.
      3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabiliti dal Ministero della salute, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.
      4. È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.
      5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 103 euro a 516 euro.
      6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.
      7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582 euro a 15.494 euro».